Bandiere estere, il MIT chiarisce l’articolo 26-ter: l’attestazione non è una certificazione di sicurezza

Bandiere estere, il MIT chiarisce l’articolo 26-ter: l’attestazione non è una certificazione di sicurezza

Bandiere estere, il MIT chiarisce l’articolo 26-ter: l’attestazione non è una certificazione di sicurezza

Istituzioni

19/06/2026 - 09:15

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti interviene per chiarire uno dei passaggi più discussi della recente Legge Valorizzazione Mare. Con una circolare indirizzata agli Organismi Notificati e alla stessa Confindustria Nautica, la Direzione Generale per il Trasporto chiarisce l’applicazione dell’articolo 26-ter del Codice della Nautica da Diporto, precisando che l’attestazione richiesta per alcune imbarcazioni battenti bandiera estera non costituisce una certificazione di sicurezza né una verifica dell’idoneità alla navigazione dell’unità.

La norma, introdotta dalla Legge 70/2026 entrata in vigore lo scorso 10 maggio, riguarda le imbarcazioni fino a 24 metri battenti bandiera straniera che navigano o sostano nelle acque italiane e sono detenute da cittadini italiani oppure da persone giuridiche con sede nel nostro Paese. L’obiettivo dichiarato del legislatore era quello di evitare di sottrarsi a una corretta manutenzione dell'unità introducendo l’obbligo di dimostrare l’idoneità alla navigabilità attraverso la documentazione prevista dallo Stato di bandiera oppure, qualora questa non fosse disponibile, mediante un’apposita attestazione rilasciata da un Organismo Notificato.

Fin dalla sua entrata in vigore, tuttavia, la disposizione ha generato numerosi dubbi applicativi, anche se in realtà il rinvio agli organismi notificati doveva essere, almeno per gli operatori, abbastanza chiaro. anche per la certificazione di sicurezza richiesta dalla bandiera italiana, infatti, la norma rimanda a regole tecniche che non sono fissate dallo Stato, ma a definite dagli stessi enti accertatori, che sono responsabili di indicarle e applicarle.

La circolare del MIT interviene ora proprio per confermare il perimetro della disposizione. Il primo chiarimento riguarda la competenza sulla navigabilità dell’unità. Secondo il Ministero, l’idoneità alla navigazione rimane materia riservata esclusivamente allo Stato di bandiera e la verifica prevista dall’articolo 26-ter non può essere interpretata come una certificazione italiana aggiuntiva o sostitutiva di quelle già previste dai registri esteri.

La lettura della norma, precisa il documento ministeriale, è finalizzata esclusivamente alla verifica di eventuali carenze manutentive dell’unità durante la navigazione o lo stazionamento nelle acque interne, nel mare territoriale e nella zona di protezione ecologica italiana, con l’obiettivo di escludere rischi per la sicurezza e per l’ambiente.

L’attestazione richiesta nei casi in cui il regolamento dello Stato di bandiera non preveda specifiche visite periodiche non sostituisce quindi alcuna certificazione di sicurezza prevista dalla normativa italiana né dai registri esteri. Si tratta piuttosto di una verifica limitata allo stato di manutenzione dell’imbarcazione, effettuata attraverso una visita in acqua eseguita dall’Organismo Notificato scelto dal proprietario o dall’armatore.

Le verifiche riguardano possibili situazioni riconducibili a incuria o insufficiente manutenzione che potrebbero provocare eventi quali incendi, affondamenti, esplosioni o dispersioni nell’ambiente marino. A titolo esemplificativo, la circolare richiama il corretto funzionamento degli impianti elettrici e del gas, dei sistemi di aspirazione delle acque di sentina, degli impianti antincendio, delle valvole di intercettazione delle prese a mare e l’assenza di evidenti infiltrazioni d’acqua attraverso lo scafo.

Un ulteriore elemento di chiarificazione riguarda gli adempimenti documentali. Poiché non si tratta di una certificazione di sicurezza, l’attestazione non deve essere trasmessa all’Archivio Telematico Centrale della Nautica né ad altre autorità italiane. Il documento dovrà semplicemente essere conservato a bordo ed esibito in caso di controlli.

Il chiarimento ministeriale rappresenta un passaggio importante per gli armatori interessati dalla nuova disciplina e contribuisce a definire con maggiore precisione la portata dell’articolo 26-ter. Allo stesso tempo, la circolare sembra ridimensionare alcune delle interpretazioni più estensive emerse sui canali nelle settimane successive all’entrata in vigore della norma, forse alimentate anche da intenti speculativi.

È confermato che la finalità dell’attestazione non è quella di certificare la navigabilità dell’unità, bensì di verificare l’assenza di evidenti carenze manutentive potenzialmente pericolose per la sicurezza della navigazione e per la tutela dell’ambiente marino.

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