Rimessaggio barche

Rimessaggio barche

La vigilanza delle unità da diporto rimessate nei cantieri

Servizio

26/04/2020 - 22:04

Con questo primo articolo, Pressmare.it inizia una collaborazione con l’avvocato Claudio Manca, allo scopo di offrire consigli su temi pratici nella gestione delle unità da diporto sia agli operatori del settore che agli utenti. Entrambe queste categorie sono infatti tra gli assidui lettori che quotidianamente si informano sulla nostra testata online. L’avvocato Manca, nel suo ampio spettro di competenze, ha sviluppato una conoscenza specifica del settore nautico e marittimo, scegliendo di condividerle su Pressmare.it

Benvenuto a bordo, Claudio!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La vigilanza dei natanti e delle imbarcazioni rimessate presso i cantieri è argomento che occupa e preoccupa da una parte i proprietari e armatori, distanti dai loro mezzi e, dall’altra, i titolari dei cantieri che quei beni hanno in custodia.

La querelle di decreti, ordinanze e decisioni, in questi giorni convulsi per far fronte all’emergenza sanitaria, mette a dura a prova i fruitori del mare speranzosi di poter tornare alla piena attività diportistica.

Proviamo allora a mettere un po’ di ordine.

Chiariamo, sin da subito, che l’ultimo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 10 aprile 2020 ha confermato quanto già stabilito precedentemente ovvero che le Attività di Riparazione e Manutenzione di navi commerciali e imbarcazioni da diporto (esclusi i loro motori), cioè quelle aventi Codice ATECO 33.15, non sono sospese e, pertanto, non sono sospesi neanche gli obblighi dei cantieri nei confronti dei loro clienti.

Ricordiamo che il contratto di rimessaggio è, per giurisprudenza consolidata, un contratto atipico che incorpora in sé anche la disciplina del deposito: chi detiene presso la propria struttura un’unità da diporto, per esempio, ha l’obbligo di custodirla e di restituirla. La questione si complica, però, quando per il controllo della struttura cantieristica e dei beni ivi ricoverati, si decida di fruire di un servizio di vigilanza esterno. La domanda che si pone, allora, diventa: le misure di contenimento anti COVID-19 prevedono la sospensione di questi servizi?

Fortunatamente la risposta è no.

Se si pone attenzione all’Allegato 3 dell’ultimo DPCM, entrato in vigore ad aprile, si legge che possono continuare a svolgere la propria attività i soggetti aventi Codice ATECO 80.1, Servizi di vigilanza privata che comprende, per l’appunto, la sorveglianza […]di cantieri […].

Ad ogni buon conto, onde evitare spiacevoli inconvenienti anche di natura sanzionatoria, suggerisco ai titolari dei cantieri, e non solo, di verificare con attenzione i codici menzionati e di tenere sempre sotto controllo le modifiche normative.

In sostanza, tanto per i cantieri quanto per coloro che abbiano delle unità rimessate presso dette strutture, nulla cambia rispetto a prima.

Avv. Claudio Manca
Studio Legale Manca

PREVIOS POST
Marina di Vieste si prepara ad accogliere gli armatori Italia Yachts
NEXT POST
Le Sette Perle del Mar Tosco senza le vele bianche di primavera