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Proroga concessioni demaniali marittime

Portualità

Da Assonat
19/12/2020 - 12:27

Ultimamente assistiamo ad una querelle tra imprese nautiche e balneari, concessionarie di specchi acquei e tratti di arenili ed alcuni Comuni della Regione Liguria. 
Il tema del dibattito riguarda le concessioni demaniali marittime, ossia l’applicabilità della normativa nazionale che prevede una proroga delle stesse fino al 2033.
Il dibattito,  ad onor del vero,  riguarda alcuni Comuni che ritengono di non dover applicare tale proroga.
Addirittura alcuni vorrebbero prorogare le concessioni demaniali marittime in scadenza al 31.12.2020 per il solo 2021  con la scusa dell’emergenza  covid,  per poi mettere mano alle evidenze pubbliche.
Molti Comuni Liguri hanno, invece, regolarmente prorogato le scadenze delle concessioni al 2033, così come previsto dalla Legge 30 dicembre 2018 n. 145, all'art. 1, comma 682, dispone che «le concessioni disciplinate dal comma 1 dell'articolo 01 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge hanno una durata, con decorrenza dalla data di entrata in vigore dello presente legge, di anni quindici.

Anche il decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 (c.d. Decreto Rilancio), entrato in vigore il 19 Maggio 2020, ha ribadito e precisato, all'articolo 182 comma 2, che «in riferimento ai beni del demanio marittimo in concessione, tenuto conto degli effetti derivanti nel settore dall'emergenza Covid-19, nonché dell'esigenza di assicurare la certezza dei rapporti giuridici e la parità di trattamento tra gli operatori, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 1, commi 682 e 683 legge 30 dicembre 2018, n. 145, per le aree e le relative pertinenze oggetto di riacquisizione già disposta o comunque avviata o da avviare, oppure di procedimenti di nuova assegnazione, gli operatori proseguono l'attività nel rispetto degli obblighi inerenti al rapporto concessorio già in atto, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 34 del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e gli enti concedenti procedono alla ricognizione delle relative attività, ferma restando l'efficacia dei titoli già rilasciati. Le disposizioni del presente comma non si applicano in riferimento ai beni che non hanno formato oggetto di titolo concessorio, né quando la riacquisizione dell'area e delle relative pertinenze è conseguenza dell'annullamento o della revoca della concessione oppure della decadenza del titolo per fatto del concessionario». 

Quindi, anche il richiamato decreto legge n. 34/2020, ha ribadito l'estensione quindicennale della durata delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, statuendo la prosecuzione - per identico lasso temporale - dell'attività degli attuali concessionari. 


Dalla lettura dell'art. 1, commi 682, 683 e 684, legge n. 145/2018, della D,G.R.T. n. 711/2019, dell’art. 182, comma 2, decreto legge n. 34/2020 (sia nel testo originario, sia
nel testo riscritto dalla legge di conversione n. 77/2020) e dell'art. 100, comma 1, decreto
legge n. 104/2020, si evince che l'estensione della durata delle concessioni demaniali
marittime per finalità turistico-ricreative, pur necessitando di espressa manifestazione
di interesse da parte del concessionario, si applica ex lege ovvero in modo automatico.

I riferimenti di Legge oggi, quindi,  ci sono.

Ricordo  che la Regione Liguria ha delegato i propri  Comuni a tale funzione, evidenziando,  nel caso di specie,  l'applicabilità della norma di cui alla proroga invitando con apposite circolari gli stessi Comuni ad ottemperare al disposto di cui alla predetta Legge 145/2018.
La posizione di quei Comuni che rifiutano la proroga non è, a mio parere, comprensibile. In Liguria e nel nostro Tigullio  ricordo bene i vari incontri, dibattiti che in questi anni hanno portato al confronto associazioni di categoria con Amministratori locali che in quelle sedi hanno sempre evidenziato vicinanza alle problematiche dei concessionari e dimostrato comprensione sulla necessità di dare certezze alle imprese in materia temporale.

Ci chiediamo:

1)  di fronte ad una norma tanto attesa, che permette una boccata di ossigeno per le nostre imprese, queste Amministrazioni hanno cambiato idea? 
2)  la Regione Liguria, nel caso di mancata ottemperanza dei dispositivi regionali, potrebbe esercitare il diritto di revoca della delega ai Comuni inadempienti?  
3)  i dirigenti comunali competenti,  che si rifiutano di applicare la norma di Legge,  sono perseguibili?
 


 

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