
Zattere di salvataggio: Salvini respinge (per ora) l'assalto Eurovinil
Come i lettori ricorderanno, tra le tantissime novità introdotte dal Regolamento di attuazione al Codice della nautica è stata prevista la possibilità di sostituire della zattera di salvataggio “oceanica” con quella modello “costiero” nel caso in cui, pur navigando oltre 12 miglia dalla costa, l’unità da diporto rimanga entro l’area di ricerca e soccorso nazionale (SAR) e si doti di uno strumento elettronico per la geolocalizzazione.
La norma ha fatto agitare i produttori delle zattere che, come abbiamo riportato su PressMare in un precedente editoriale, in Italia sono sostanzialmente due multinazionali estere, cui la mancanza di concorrenza ha consentito di imporre sul mercato costi di revisione che possono raggiungere il +300% di quanto richiesto nei Paesi del nord Europa. E anche gli importi di acquisto sono assai meno competitivi.
In particolare la Survitec di Grosseto (ex Eurovinil, oggi di un fondo inglese), di cui un articolo del toscanissimo Tirreno dello scorso 10 ottobre riportava tutta la preoccupazione, cui è seguita l’interrogazione parlamentare del deputato PD @Simiani del collegio dello stesso capoluogo di provincia, poi ripresa da quella ad analogo contenuto del compagno di partito @Barbagallo.
La risposta in Parlamento del Ministro Salvini - resa per il tramite del Sottosegretario Tullio Ferrante - non lascia dubbi: “Lo schema di Regolamento (del codice, ndr) è stato sottoposto al vaglio del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto, per il quale la tutela della sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare costituiscono compiti di istituto”.
Entrambi i parlamentari che lamentavano “le conseguenze da un punto di vista economico che occupazionale”, hanno dimenticato sia che non è compito dei diportisti mantenere gli occupati dell’azienda interessata, sia l’obbligo contestuale di dotarsi dello strumento di geolocalizzazione, “grazie al quale il diportista può contare sull’allerta istantanea dell’organizzazione di sicurezza della navigazione garantita dalla Guardia Costiera”, come sottolineato dal MIT.
Confidando che i tentativi di restaurazione termino qui, dopo che sono circolati rumors di una attività di natura legislativa per ripristinare la norma previgente, passiamo ad esaminare i dettagli della Circolare uscita oggi, con cui la Direzione generale del Ministero risponde ai quesiti avanzati da Confindustria Nautica.
Per i mezzi di salvataggio e le dotazioni di sicurezza individuali, si chiarisce che, a datare dal 18 gennaio 2024, il fabbricante deve fornire la documentazione a corredo contenente le raccomandazioni per il loro impiego oppure di stampigliare le medesime sul prodotto stesso (articolo 52, ultimo alinea, e articolo 69, ultimo alinea, del decreto n. 146/2008)
Per i mezzi di salvataggio e le dotazioni di sicurezza realizzati o assemblati in data anteriore, il fabbricante ha l’obbligo di mettere a disposizione dei clienti le raccomandazioni attraverso la loro pubblicazione in formato PDF scaricabile sul sito internet aziendale, ovvero in formato cartaceo.
Il diportista ha infine l’obbligo di procedere eventualmente alla sostituzione dei prodotti che, secondo le raccomandazioni del fabbricante, siano scaduti o il cui rinnovo è consigliato per vetustà. In sede di accertamento, in navigazione o all’ormeggio, l’eventuale assenza delle raccomandazioni a bordo non è sanzionabile dagli organi di controllo sino al 21/10/2025.
Circa la prescrizione di marcare i mezzi di salvataggio e le dotazioni di sicurezza con il numero di iscrizione dell’unità, avviene a cura del proprietario, dell’utilizzatore in locazione finanziaria o dell’armatore sull’apposita etichetta del mezzo di salvataggio o sistema similare o, in assenza, con l’utilizzo di un pennarello indelebile direttamente sul dispositivo stesso.
Ovviamente la disposizione si applica alle sole unità da diporto iscritte, tuttavia i natanti da diporto hanno la facoltà di marcare in modo indelebile i mezzi di salvataggio in modo che essi siano riconducibili all’unità da diporto di appartenenza e al suo proprietario.
Le unità che navigano oltre 12 miglia dalla costa ed entro il limite dell'area di ricerca e soccorso nazionale (SAR) possono avere a bordo la zattera costiera in luogo di quella oceanica “se munite di strumenti elettronici per la geo-localizzazione” (articolo 54, comma 1, del decreto n. 146/2008). Viene chiarito che si intendono il GPS e l’E.P.I.R.B. contemporaneamente presenti a bordo e che quest’ultimo può essere sostituito dal telefono satellitare dotato di dispositivo di invio di messaggio di soccorso all’Italian Maritime Rescue Coordination Centre (I.M.R.C.C.).
Per la navigazione entro le 12 miglia dalla costa battello la zattera costiera può essere sostituita dal battello pneumatico (articolo 54, comma 2, del decreto n. 146/2008), ma:
- deve avere lunghezza non inferiore a 2,5 metri,
- deve avere una portata almeno pari al numero delle persone presenti a bordo, compreso l’eventuale equipaggio,
- deve essere mantenuto gonfio, posto sul ponte in posizione di navigazione e non capovolto, in modo da poter essere varato attraverso dispositivi ad azione (anche) manuale,
- in caso di navi, devono essere almeno due battelli, di portata complessiva pari almeno al numero massimo di persone che l'unità è abilitata a trasportare compreso l’eventuale equipaggio,
- già a una prima verifica a vista da parte degli organi di controllo i battelli devono mostrarsi integri, privi di scollamenti e in buono stato di conservazione,
- ogni battello pneumatico deve essere dotato delle dotazioni minime di emergenza previste per la zattera costiera e il loro contenitore: a) è collegato a un’ancora galleggiante tramite una sagola galleggiante di trenta metri di lunghezza, il cui carico di rottura deve essere non inferiore a 5 kN, b) è ermetico e richiudibile, c) reca stampigliata l’indicazione del fabbricante, il suo contenuto e le singole quantità dei materiali, evidenziando quelli soggetti a scadenza, d) è munito di nastro adesivo retroriflettente.
I materiali deperibili delle dotazioni minime di emergenza (acqua e batterie elettriche) sono sostituiti alle date indicate nelle raccomandazioni del fabbricante a cura del proprietario o dell’eventuale utilizzatore in locazione finanziaria (articolo 52 del decreto n. 146/2008).
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