Titoli professionali per il charter: Roberto Neglia spiega cosa cambierà

Editoriale

20/11/2023 - 09:19

Dopo la presentazione della riforma dei Titoli professionali del diporto annunciata dal Presidente di Confindustria Nautica, Saverio Cecchi, PressMare ha intervistato Roberto Neglia, Responsabile dei rapporti istituzionali, che per conto dell’Associazione ha seguito la stesura e poi l’iter di adozione della riforma che introduce diverse importanti novità per i professionisti che lavorano al timone di unità nell’ambito del noleggio nautico e per le navi con finalità turistiche. Un provvedimento molto atteso, che modifica sostanzialmente e positivamente la normativa.

Annunciata a dicembre del 2022, durante l'Assemblea di Confindustria Nautica svoltasi a Roma, e dunque a distanza di quasi un anno, è alla firma di Palazzo Chigi la riforma del D.M. 10 maggio 2005, n. 121, recante la disciplina dei certificati professionali per il personale imbarcato su imbarcazioni e navi da diporto impiegate in attività di noleggio e sulle navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche (iscritte al Registro internazionale). 

PressMare - Il presidente di Confindustria Nautica, Saverio Cecchi, ha commentato la riforma affermando che “si rendono finalmente più competitivi i professionisti italiani del settore”: perché? Cos’è che li ha finora penalizzati e invece cosa li renderà più competitivi?

Roberto Neglia - In generale, direi che nei decenni passati c’è stata una scarsa attenzione al tema della competitività internazionale e cioè al concetto che l’Italia è leader mondiale assoluta di un’industria che vende e guarda al mondo. Quindi, se il Paese vuole essere attrattivo, le sue regole devono fare altrettanto. Grazie all’azione di Confindustria Nautica, tutto ciò sta cambiando. Venendo ai titoli professionali, sono tutti conformi alla Convenzione internazionale STCW, tuttavia l’Italia è stata in passato campione del mondo nel tradurla nel diritto interno nella maniera più restrittiva possibile, avvantaggiando i titoli di altri Paesi UE. Ora si cambia.

PM - Come ricordava, la revisione del decreto 121/2005 riguarda innanzi tutto i cosiddetti Titoli STCW, cioè conformi alla Convenzione internazionale sugli Standard di addestramento, Certificazione e Tenuta della guardia per i marittimi, modificando i limiti di abilitazione in rapporto alla stazza delle unità: qual è la logica?

RN - Quella che dicevo, se abbiamo la formazione più articolata e approfondita, è giusto che le abilitazioni ne tengano conto. Finalmente, seguendo anche l’evoluzione del mercato mondiale verso le grandi costruzioni, viene rimosso il tetto delle 3.000 GT (Gross Ton) per il comando delle navi adibite alla navigazione da diporto, come avviene con i titoli mercantili.

PM - Quali sono i vantaggi per i comandanti già in possesso del titolo?

RN - Potranno rinnovare il proprio certificato anche prima del suo termine di scadenza al fine di conseguire l’upgrade.

PM - Cosa cambia per chi oggi vuole diventare comandante di navi da diporto?

RN - L’iter formativo del primo livello, Ufficiale di navigazione del diporto, è il medesimo. Tuttavia, al fianco del periodo di navigazione obbligatorio ridotto previsto per i diplomati dell’Istituto tecnico del settore tecnologico, indirizzo trasporti e logistica (ex Nautico), sono previste riduzioni della navigazione anche per chi è già in possesso della qualifica di Comune di guardia di coperta o di Marittimo abilitato di coperta.

Dopo il conseguimento del titolo, si potrà essere imbarcati in qualità di Ufficiale di coperta di grado inferiore al primo sulle navi fino a 3.000 GT, oppure come comandante sulle navi fino a 500 GT.

PM - La riforma prevede modifiche anche alla formazione?

RN - È rigorosamente quella prevista dagli Standard STCW e non potrebbe essere altrimenti, ma la navigazione di addestramento potrà essere effettuata su navi da diporto o su imbarcazioni di lunghezza superiore ai 15 metri, adibite al noleggio o in uso privato, oltre che di navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche (iscritte al Registro internazionale). La formazione prevede i corsi antincendio di base, sopravvivenza e salvataggio, sicurezza personale e responsabilità sociali (PSSR), familiarizzazione alla security per il personale imbarcato, marittimo abilitato ai mezzi di salvataggio (MAMS), Global Maritime Distress Safety System (GMDSS) e radar, primo soccorso (First Aid), l’esame teorico e pratico su competenze e capacità (di cui alla sezione A-II/1 del Codice STCW) a livello operativo.

Il conseguimento della “Specializzazione vela” è determinato dal superamento di un esame teorico-pratico in conformità con l’abilitazione per le patenti nautiche e coloro che sono in possesso della patente nautica a vela la conseguono senza esami.

PM - Parliamo allora dei due livelli successivi, Capitano del diporto e Comandante del diporto.

RN - Il Capitano del diporto può imbarcare come primo ufficiale di coperta su navi da diporto, adibite al noleggio o in uso privato, o su navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche, senza alcun limite di stazza. Oppure, come comandante sulle stesse navi da diporto, ma di stazza minore delle 3.000 GT. Il Comandante del diporto può assumere il comando senza alcun limite di stazza.

PM - Ci sono novità anche per i titoli di macchina?

RN - Sì, l’addestramento dell’Ufficiale di macchina del diporto può essere conseguito imbarcando anche su navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche e su navi e imbarcazioni da diporto in suo privato. Il periodo di navigazione per conseguire il titolo di Capitano di macchina del diporto è di 12 mesi su navi da diporto, adibite o non al noleggio. Posso aggiungere un ultimo aspetto importante?

PM - Quale?

RN - Uno dei temi cruciali che i comandanti associati ci avevano segnalato è quello del periodo di navigazione obbligatoria al fine del rinnovo dei certificati. Pensiamo cosa è successo durante il Covid, ma possono essere diversi i casi i cui si può interrompere un contratto di imbarco. Con la riforma, finalmente e come fanno da decenni i britannici, per l’Ufficiale di navigazione del diporto e il Capitano del diporto sono considerate come equivalenti al servizio di navigazione alcune occupazioni diverse, se svolte per almeno 24 mesi nei cinque anni di validità del certificato: pilota del porto, ormeggiatore, ispettore di organismi di classifica, impiego presso i cantieri navali per l’effettuazione di prove tecniche di navigazione e trasferimenti delle unità da diporto.

PM - L’altro importantissimo aspetto annunciato da Saverio Cecchi è che con la riforma viene introdotto il Titolo semplificato dell’Ufficiale di navigazione del diporto di 2a classe. Ci può spiegare questa nuova figura, chi può accedervi e come?

RN - Certamente. Era attesissimo da tutti gli operatori del charter non di navi da diporto. E’ infatti impensabile che per comandare un'unità di questo segmento, si dovesse possedere un certificato professionale STCW, figlio dei titoli mercantili. 

PM - Qual è l’iter per conseguire questa abilitazione?

RN - Innanzitutto, non deve essere iscritto ala Gente di mare. Il candidato deve avere 18 anni di età, possedere i requisiti psicofisici necessari per la patente nautica B, essere in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado, conseguire il certificato di operatore Short Range (SRC), il corso antincendio di base, il primo soccorso base «First Aid», frequentare un corso sicurezza personale per la navigazione d’altura e, infine, sostenere un esame teorico e pratico secondo il programma stabilito dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

L'Ufficiale di navigazione del diporto di 2ª classe può quindi imbarcare in qualità di comandante di unità battenti bandiera italiana e in navigazione nel Mediterraneo o in acque interne, di stazza non superiore a 200 GT. Il titolo, che è un titolo nazionale, ha validità 10 anni.

PM - La riforma è subito operativa?

RN - Appena sarà pubblicato il decreto di modifica del 121/2005 dovranno essere approvati i decreti ministeriali con il programma del corso di sicurezza personale per la navigazione d’altura e dell’esame. Mi risulta che il Dipartimento del Trasporto marittimo li abbia già definiti. Hanno fatto un ottimo lavoro.

PM - Perché, secondo quanto commentato da Confindustria Nautica, il Titolo semplificato può creare fino a 3.000 nuovi posti di lavoro?

RN - Come accennavo, nel settore del noleggio c’è molta richiesta di personale qualificato che fino a oggi non poteva essere reperito. Molte società hanno rinunciato a operare nel noleggio (con equipaggio) per rifugiarsi nella locazione (senza equipaggio). La stima nasce dal numero degli operatori e dai trend del mercato.

Ricordiamo che Confindustria Nautica aveva già ottenuto la rotazione per i marittimi imbarcati sulle imbarcazioni e sulle navi da diporto oggetto di contratti di noleggio senza l’annotazione di imbarco e sbarco, ma con una semplice comunicazione (art. 38, comma 1 bis, Codice della nautica), l’introduzione del noleggio “alla cabina” (art.  47, comma 1, Codice della nautica) e ulteriori semplificazioni sono previste dal Regolamento di attuazione al Codice che si auspica il Governo deliberi quanto prima.

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