Barche all'ormeggio

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Nautica: Emergenza Covid-19, analisi provvedimenti regionali al 28 aprile 2020

Istituzioni

01/05/2020 - 11:43

Abbiamo ottenuto da Confindustria Nautica, che ringraziamo, il documento sotto riportato dove l'Associazione ha racchiuso l'elenco delle ordinanze che otto governatori regionali - Liguria, Marche e Toscana, Lazio, Emilia –Romagna, Veneto, Abruzzo e Friuli Venezia Giulia - hanno emanato in favore della nautica da diporto. L'elenco è aggiornato a stamani, pertanto non comprende l'ordinanza emanata nel pomeriggio dal Governatore Emiliano, in Puglia, che invece trovate qui, dove si sbloccano le attività legate alla manutenzione delle barche e, novità assoluta per il Paese, alla pesca sportiva. Di seguito il documento con la sintesi delle altre ordinanze.

Fino a oggi sono state otto le Regioni che hanno emanato provvedimenti specifici per il settore nautico. In ordine cronologico si tratta di: Liguria, Marche e Toscana, Lazio, Emilia –Romagna, Veneto, Abruzzo e Friuli Venezia Giulia.

1/ Attività di consegna delle unità

In tutti i casi è prevista la possibilità di effettuare determinate attività per le unità già allestite. In molti casi lo svolgimento di tali attività è subordinato alla comunicazione al Prefetto. Per previsione statale è comunque previsto il rispetto di tutte le norme di sicurezza relative al contenimento del contagio da COVID-19.

Nella sostanza tutte le Regioni permettono attività di preparazione alla consegna delle unità già allestite; purtroppo le specifiche delle ordinanze differiscono nella forma, determinando un quadro normativo eterogeneo:

-           Consegna di magazzino: Abruzzo, Emilia-Romagna e Lazio (da notare che la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino risulta comunque già autorizzata a livello generale per tutte le attività produttive sospese dall’art.2 comma 12 del DPCM 10 aprile)

-           Attività di manutenzione: Abruzzo, Liguria, Lazio e Marche

-           Attività di preparazione allo spostamento dal cantiere all’ormeggio: Abruzzo, Emilia-Romagna e Lazio

-           Spostamento dal cantiere all’ormeggio: Liguria, Marche e Toscana

-           Prove e collaudo: Friuli Venezia Giulia e Veneto

-           Attività di preparazione o finalizzate alla consegna: Abruzzo, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria e Marche

-           Attività relative alla consegna: Friuli Venezia Giulia, Toscana e Veneto

Le indicazioni di Abruzzo, Emilia-Romagna e Lazio sulla consegna – sostanzialmente identiche – sono apparentemente le più restrittive, non prevedendo specificatamente lo spostamento all’ormeggio delle unità, ma soltanto le attività propedeutiche allo spostamento dal cantiere all'ormeggio e le attività connesse “finalizzate alla consegna”.

Liguria, Marche e Toscana prevedono esplicitamente lo spostamento delle unità dal cantiere all’ormeggio.

Soltanto Friuli Venezia Giulia e Veneto indicano la possibilità di effettuare prove e collaudi delle unità, attività che sono comunque da includere in quelle che altre Regioni definiscono propedeutiche o finalizzate alla consegna.

Friuli Venezia Giulia, Toscana e Veneto specificano inoltre la possibilità di effettuare attività di consegna o relative alla consegna, che sono quindi da intendersi come quelle dal perimetro più estensivo di tutte le indicazioni regionali sulla consegna delle unità da diporto.

2/ Attività di manutenzione a bordo

Abruzzo, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria e Marche permettono lo svolgimento di “prestazioni di servizio di carattere artigianale rese da terzi per interventi di manutenzione a bordo di imbarcazioni da diporto all’ormeggio”. Si tratta pertanto di un’estensione, specifica per il settore nautico, delle attività di riparazione e manutenzione, già autorizzate dal DPCM 22 marzo per le aziende con codice ATECO 33.15 “Riparazione e manutenzione di navi e imbarcazioni (esclusi i loro motori)” e

33.12.10 “Riparazione e manutenzione di macchine di impiego generale”, e ora evidentemente aperte anche ad aziende con codice ATECO non incluso nell’Allegato 1 dello stesso DPCM.

Le regioni Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria e Veneto permettono ai proprietari delle imbarcazioni di effettuare le suddette attività di manutenzione a bordo (Abruzzo, Lazio e Liguria estendono il concetto anche al marinaio con regolare contratto di lavoro). Tale indicazione determina pertanto la possibilità dello spostamento individuale dell’armatore/proprietario, nell’ambito del solo territorio regionale di residenza, dal domicilio al luogo in cui si trova l’unità da diporto.

3/ Sistemazione delle darsene

La sola ordinanza del Friuli Venezia Giulia specifica che sono anche permesse le attività di sistemazione delle darsene per l’espletamento dell’attività ordinaria, ma detta previsione sembra irrilevante in considerazione della piena operatività del Codice Ateco 50 (marina e approdi turistici) secondo il DPCM 26 aprile 2020.

DI SEGUITO GLI ESTRATTI DELLE DISPOSIZIONI REGIONALI

Abruzzo - Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n° 49 del 26 Aprile 2020

7. che è consentito lo spostamento, nell’ambito del territorio regionale, all’interno del proprio comune o nei comuni dove sono i natanti e/o le imbarcazioni da diporto di proprietà, per lo svolgimento, per non più di una volta al giorno, delle sole attività di manutenzione, riparazione e sostituzione di parti necessarie per la tutela delle condizioni di sicurezza e conservazione del bene, da parte dell’armatore, del proprietario o del marinaio con regolare contratto di lavoro, esclusivamente nel rispetto di quanto previsto dai Decreti della Presidenza del Consiglio e di tutte le norme di sicurezza relative al contenimento del contagio da COVID-19;

8. che sono consentite, nell'ambito delle attività di rimessaggio, delle marine o nei luoghi appositamente attrezzati, in considerazione delle esigenze di tutela del bene che potrebbe essere esposto a danni irreparabili in ragione di una carente attività manutentiva e di conservazione, le attività di manutenzione dei natanti e/o delle imbarcazioni da diporto, nonché le attività propedeutiche allo spostamento dal cantiere all'ormeggio;

9. che i rimessaggi e le marine che hanno in deposito le imbarcazioni, nelle aree di manutenzione devono osservare l’obbligo di rispetto delle normative di settore e di ogni altra misura finalizzata alla tutela dal contagio, avendo anche cura di interdire l'accesso ai non addetti ai lavori;

10. sono consentite le prestazioni di servizio di carattere artigianale rese da terzi per interventi di manutenzione a bordo di imbarcazioni di diporto all’ormeggio;

11. sono consentite, nell'ambito delle attività di cantieristica navale, l'attività di "consegna di magazzino" nonché le attività propedeutiche allo spostamento dal cantiere all'ormeggio o le attività connesse comunque finalizzate alla consegna, previa comunicazione al Prefetto;

13. che l’efficacia della presente ordinanza decorre dalla data di pubblicazione ed ha validità fino al 3 maggio 2020, salvo nuovo provvedimento;

Emilia Romagna - Delibera PPG/2020/74 del 22/04/2020

1. Sull’intero territorio regionale a far data dal 23 aprile 2020 e sino al 3 maggio 2020:

d) sono consentite le prestazioni di servizio di carattere artigianale rese da terzi per interventi di manutenzione a bordo di imbarcazioni di diporto all’ormeggio;

e) sono consentite, nell'ambito delle attività di cantieristica navale, l'attività di "consegna di magazzino" nonché le attività propedeutiche allo spostamento dal cantiere all'ormeggio o le attività connesse comunque finalizzate alla consegna, previa comunicazione al Prefetto;

Friuli Venezia Giulia - Ordinanza contingibile e urgente n. 11/PC del Presidente della Regione Aut. FVG - 26 aprile 2020

3. che siano consentite le prestazioni di servizio di carattere artigianale rese da terzi e individualmente dai proprietari per interventi di manutenzione a bordo di imbarcazioni da diporto all’ormeggio nonché per prove, collaudo e consegna delle imbarcazioni, nonché di sistemazione delle darsene per l’espletamento dell’attività ordinaria;

(…) La presente ordinanza ha validità dal 27/04/2020 al 03/05/2020.

Lazio - Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 17 aprile 2020, n. Z00032

- sono consentite, nell'ambito delle attività di cantieristica navale, l'attività di "consegna di magazzino" nonché le attività propedeutiche allo spostamento dal cantiere all'ormeggio o le attività connesse comunque finalizzate alla consegna, previa comunicazione al Prefetto;

Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 24 aprile 2020, n. Z00035

- è consentito lo spostamento, nell’ambito del territorio regionale, all’interno del proprio comune o nei comuni dove sono i natanti o le unità diporto di proprietà, per lo svolgimento, per non più di una volta al giorno, delle sole attività di manutenzione, riparazione, e sostituzione di parti necessarie per la tutela delle condizioni di sicurezza e conservazione del bene, da parte dell’armatore, del proprietario o del marinaio con regolare contratto di lavoro, esclusivamente nel rispetto di quanto previsto dai Decreti della Presidenza del Consiglio e di tutte le norme di sicurezza relative al contenimento del contagio da COVID-19;

- sono consentite, nell'ambito delle attività di rimessaggio, delle marine o nei luoghi appositamente attrezzati, in considerazione delle esigenze di tutela del bene che potrebbe essere esposto a danni irreparabili in ragione di una carente attività manutentiva e di conservazione, le attività di manutenzione dei natanti e imbarcazioni da diporto, nonché le attività propedeutiche allo spostamento dal cantiere all'ormeggio;

- i rimessaggi e le marine che hanno in deposito le imbarcazioni, nelle aree di manutenzione devono osservare l’obbligo di rispetto delle normative di settore e di ogni altra misura finalizzata alla tutela dal contagio, avendo anche cura di interdire l'accesso ai non addetti ai lavori.

(…) L’efficacia della presente ordinanza decorre dalla data di pubblicazione ed ha validità fino al 3 maggio 2020, salvo nuovo provvedimento.

Liguria - Decreto n. 18/2020 del Comm. Delegato - Presidenza del C.d.M. - Dip. Prot. Civile del 13 aprile 2020

1. sul territorio della Regione Liguria sono autorizzate:

c) Prestazioni di servizio di carattere artigianale rese da terzi per interventi di manutenzione a bordo di imbarcazioni da diporto all’ormeggio;

4. le attività di manutenzione e propedeutiche alla consegna dei mezzi navali già allestiti da parte dei cantieri navali ed il loro spostamento dal cantiere all’ormeggio sono autorizzate previa comunicazione al Prefetto ed alla Autorità Marittima competente ed ottenuto l’assenso delle parti sociali;

5. le attività di cui ai punti 1 e 4 dovranno svolgersi nel pieno rispetto di tutte le disposizioni attualmente in vigore in relazione all’emergenza epidemiologica in essere con particolare riguardo ai contenuti del “protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali;

Ordinanza n. 22 del Presidente della Giunta Regionale - 26 aprile 2020

A partire dal giorno 27 aprile 2020:

12. è consentito ai residenti in Regione Liguria lo spostamento individuale nell’ambito del territorio regionale, all’interno del proprio comune o nei comuni dove sono le imbarcazioni di proprietà, per lo svolgimento delle sole attività di manutenzione, riparazione e sostituzione di parti necessarie per la tutela delle condizioni di sicurezza e conservazione del bene da parte dell’armatore, del proprietario o del marinaio con regolare contratto di lavoro, esclusivamente nel rispetto delle norme di sicurezza relative al contenimento da contagio da COVID-19. È obbligatorio il rientro in giornata presso l’abitazione abituale.

(…) La presente ordinanza ha validità fino alle ore 24:00 del 3 maggio 2020.

Marche - Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 99 del 16 aprile 2020

1. (…) sono ammesse, previa comunicazione al Prefetto:

c) prestazioni di servizio di carattere artigianale rese da terzi per interventi di manutenzione a bordo di imbarcazioni da diporto all'ormeggio;

3. le attività di manutenzione e propedeutiche alla consegna dei mezzi navali da diporto già allestiti da parte dei cantieri navali ed il loro spostamento dal cantiere all'ormeggio sono consentite previa comunicazione al Prefetto ed alla Autorità Marittima competente ed ottenuto l'assenso delle parti sociali;

Toscana - Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale N° 37 del 16 Aprile 2020

1.Le attività relative alla consegna dei mezzi navali già allestiti da parte dei cantieri navali ed il loro spostamento dal cantiere all’ormeggio possono essere svolte previa comunicazione al Prefetto.

Resta ferma la possibilità di svolgere attività di manutenzione, vigilanza e pulizia ai sensi dell’articolo 2, comma 12 del DPCM 10 aprile 2020;

Veneto - Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n° 42 del 24 Aprile 2020

10. sono consentite le prestazioni di servizio di carattere artigianale rese da terzi per interventi di manutenzione a bordo di imbarcazioni di diporto all'ormeggio nonché per prove, collaudo e consegna delle imbarcazioni, nonché di sistemazione delle darsene per l'espletamento dell'attività ordinaria;

13. le misure di cui alla presente ordinanza hanno effetto dal 24 aprile 2020 compreso al 3 maggio 2020 compreso (…)

Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n° 43 del 27 Aprile 2020

2. è consentito per i residenti in Regione, lo spostamento individuale nell'ambito del territorio regionale per raggiungere le seconde case di proprietà o imbarcazioni e velivoli di proprietà che si trovano al di fuori del comune di residenza, per lo svolgimento delle attività di manutenzione e riparazione necessarie per la tutela delle condizioni di sicurezza e conservazione del bene;

7. la presente ordinanza ha effetto (…) dalle ore 6 del 28 aprile e vale fino al 3 maggio 2020 compreso;

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