Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, attraverso la Direzione Generale per il mare, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne, ha emanato una circolare esplicativa volta a chiarire l'ambito applicativo dell'attività di noleggio di unità da diporto a uno o più noleggiatori, il cosiddetto “noleggio a cabina”.
Il documento interviene a seguito di numerose richieste di chiarimento, in particolare sull'interpretazione del termine “cabina” in relazione a unità da diporto che potrebbero esserne strutturalmente prive. Il tema non è secondario, poiché incide direttamente sulla possibilità di utilizzo commerciale di una parte significativa della flotta, in particolare nel segmento dei natanti.
La circolare ricostruisce il quadro normativo partendo dal Codice della nautica da diporto (D.Lgs. 171/2005), che già prevede la possibilità di impiego commerciale delle unità da diporto, includendo tra le fattispecie sia la locazione sia il noleggio. In questo contesto, l'articolo 47 definisce il noleggio come il contratto attraverso il quale l'unità - o parte di essa - viene messa a disposizione di uno o più noleggiatori per finalità ricreative.
Il punto centrale della circolare riguarda proprio l'interpretazione del concetto di “cabina”. Il Ministero chiarisce che tale termine deve essere inteso in senso non letterale ma figurato: non è necessario che l'unità disponga fisicamente di cabine, poiché l'oggetto del contratto può essere qualsiasi parte dell'unità stessa.
Ne deriva che il noleggio a cabina si configura come un contratto plurilaterale, che consente la stipula di più contratti distinti con diversi noleggiatori, indipendentemente dalla configurazione interna dell'imbarcazione. Un passaggio particolarmente rilevante riguarda i natanti da diporto, le unità fino a 10 metri non iscritte all'Archivio Telematico Centrale delle unità da diporto. Il decreto ministeriale del 1° settembre 2021, richiamato nella circolare, già prevede che il noleggio possa avere ad oggetto il natante o parte di esso, anche per periodi di tempo limitati, inclusi utilizzi giornalieri o orari.
La circolare, quindi, rafforza questa impostazione, chiarendo che anche per i natanti è possibile applicare il modello del noleggio a cabina. Viene inoltre ribadita la distinzione rispetto al trasporto passeggeri a titolo oneroso: il noleggio a cabina non può configurarsi come servizio di linea con orari e tratte prestabilite, mantenendo la propria natura di utilizzo ricreativo e turistico.
Nel complesso, il chiarimento fornito dal Ministero contribuisce a definire in modo più preciso un ambito operativo che negli ultimi anni ha mostrato crescente interesse, soprattutto in relazione a nuovi modelli di fruizione della nautica. L'estensione interpretativa anche alle unità prive di cabine, e quindi ai natanti, introduce maggiore flessibilità e apre a un utilizzo più ampio della flotta esistente, con possibili ricadute positive in termini di accessibilità e sviluppo dell'offerta.
In questo contesto, il risultato appare coerente con il percorso di dialogo tra settore e istituzioni portato avanti negli ultimi anni. L'attività di rappresentanza e approfondimento tecnico svolta da Confindustria Nautica ha contribuito a mantenere alta l'attenzione su questi temi, favorendo un'evoluzione normativa e interpretativa più aderente alle esigenze operative della filiera.
Si tratta di un passaggio che, pur nel perimetro di un chiarimento interpretativo, consolida un'impostazione già presente nella normativa e ne amplia l'effettiva applicabilità, offrendo agli operatori ma anche ai diportisti un quadro più definito entro cui sviluppare modelli di business basati sulla condivisione dell'unità e sull'ottimizzazione dell'utilizzo commerciale.