Il settore dello yachting si prepara a un cambiamento normativo epocale. Dal 10 luglio 2027 entrerà in vigore un nuovo regolamento europeo volto a rafforzare la prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo. Ne abbiamo parlato con Ezio Dal Maso, partner, e Blanche Balian, of counsel, dello studio legale Stephenson Harwood, per capire come questo quadro influenzerà il mercato e quali misure pratiche dovranno adottare i professionisti del settore.
PM: Quali sono i principali obblighi previsti dal nuovo regolamento AML/CFT per lo yachting?
Dal Maso: Il regolamento introduce obblighi chiari e sistematici per i professionisti dello yachting coinvolti nella commercializzazione di beni di alto valore, in particolare yacht superiori a €7,5 milioni¹. Tra le principali novità, tutti i “Commercianti Professionali” e gli “Intermediari nel commercio di beni di alto valore” dovranno implementare sistemi interni di conformità, effettuare due diligence approfondita sui clienti e sui fornitori, segnalare operazioni sospette e istituire una governance adeguata della conformità².
Balian: Va sottolineato che il regolamento sostituisce le direttive precedenti con un testo direttamente applicabile in tutti gli Stati membri³. Questo significa che non ci saranno più differenze tra Paesi: le stesse regole si applicano in tutta l’UE, e i professionisti devono prepararsi per tempo per evitare rischi giuridici, economici e reputazionali.
PM: Come cambiano le regole per la dichiarazione delle transazioni di alto valore?
Balian: Una delle novità più rilevanti riguarda le transazioni di beni acquistati per scopi privati. In particolare, tutte le vendite di yacht sopra i €7,5 milioni dovranno essere dichiarate alle Unità di Informazione Finanziaria, in Francia Tracfin, indipendentemente dal sospetto di riciclaggio⁴. Questo obbligo è basato sulle soglie di valore e non sul sospetto, per beni di alto valore come le imbarcazioni, elencate nell’Allegato IV del regolamento⁵.
Dal Maso: È importante comprendere che non si tratta più di segnalazioni “sospette”. Anche in assenza di indicatori di rischio, la dichiarazione è obbligatoria e sistematica. Questo approccio rappresenta una rottura rispetto alle pratiche tradizionali e richiede ai professionisti di aggiornare i propri sistemi interni e le procedure operative per garantire una tracciabilità completa delle transazioni.
PM: Cosa comportano gli obblighi di trasparenza sulla titolarità effettiva?
Dal Maso: Il regolamento richiede che le entità giuridiche extra-UE forniscano informazioni sui propri titolari effettivi quando instaurano rapporti d’affari con soggetti classificati a rischio medio-alto o alto o acquistano yacht di alto valore⁵. Queste informazioni devono essere registrate nei registri centrali degli Stati membri, complete di documentazione giustificativa, prima dell’inizio del rapporto o del completamento dell’acquisto.
Balian: In pratica, anche i clienti extra-UE devono garantire la trasparenza della loro struttura societaria e dei beneficiari finali. Le Entità Obbligate hanno l’onere di informare i clienti di questi obblighi e di richiedere prova dell’avvenuta registrazione.
PM: Quali sanzioni sono previste per la non conformità?
Dal Maso: Il regolamento lascia agli Stati membri la determinazione delle sanzioni, che devono essere “efficaci, proporzionate e dissuasive”³. La Commissione europea definirà entro luglio 2026 categorie di violazioni, indicatori di gravità e criteri per il calcolo delle sanzioni. Oltre a possibili multe, la mancata conformità può comportare rischi giuridici e finanziari, inclusa la responsabilità penale per aver facilitato operazioni di riciclaggio.
PM: Quali raccomandazioni pratiche per gli operatori dello yachting?
Balian: Poiché il regolamento entrerà in vigore tra circa un anno e mezzo, gli operatori dovrebbero verificare subito se rientrano nel campo di applicazione e iniziare a implementare misure interne adeguate. Questo significa aggiornare procedure di due diligence, sistemi di reporting e formazione del personale.
Dal Maso: La chiave è anticipare il cambiamento. Chi agisce tempestivamente potrà limitare i rischi e, allo stesso tempo, rafforzare la propria reputazione come operatore trasparente e affidabile nel mercato internazionale dello yachting.
Il nuovo regolamento europeo rappresenta dunque una svolta per il settore, spingendo verso una maggiore responsabilità e trasparenza. Per i professionisti dello yachting, la preparazione e l’adeguamento delle procedure interne non sono più un’opzione, ma un obbligo strategico per navigare in sicurezza nel mercato europeo.
Filippo Ceragioli
Note a piè di pagina
¹ Articolo 74 del Regolamento UE 2024/1624: le persone che commerciano beni di alto valore devono segnalare tutte le transazioni relative a tali beni acquisiti per scopi non commerciali, inclusi yacht con prezzo pari o superiore a €7,5 milioni. (springlex.eu)
² I Commercianti Professionali e gli Intermediari di Beni di Alto Valore devono implementare sistemi interni di conformità, effettuare due diligence, segnalare operazioni sospette e istituire una governance adeguata della conformità.(anti-money-laundering.eu)
³ Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, sostituendo le direttive precedenti e uniformando le regole sugli obblighi AML/CFT, comprese le sanzioni per la non conformità. (investmentpolicy.unctad.org)
⁴ Tutte le transazioni di beni di alto valore sopra soglia devono essere segnalate alle FIU (ad esempio Tracfin in Francia) sistematicamente, anche in assenza di sospetto. (service.betterregulation.com)
⁵ Le entità extra-UE devono fornire informazioni sulla titolarità effettiva per transazioni ad alto rischio, registrate nei registri centrali degli Stati membri prima dell’avvio del rapporto d’affari o del completamento dell’acquisto. (eur-lex.europa.eu)