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Navigazione in “Alto Mare”: UCINA e ANPAN spingono verso la soluzione

Editoriale

26/01/2018 - 10:25

Presto il pronunciamento dell’Agenzia delle Entrate sulla navigazione in “Alto Mare”: UCINA e ANPAN spingono verso la soluzione

Abbiamo appreso dal Secolo XIX di ieri, 29 giugno, che l'Agenzia delle Entrate è prossima a fornire chiarimenti circa la definizione della navigazione in “alto mare”, con l’emanazione di una Risoluzione integrativa della n. 2/E del 2017. Gli uffici stanno lavorando da un paio di mesi sulle proposte presentate da UCINA Confindustria Nautica e ANPAN (Associazione dei Provveditori e Appaltatori navali). Dopo una serie di incontri intercorsi con i vertici dell’Amministrazione finanziaria, una nuova ri-soluzione è attesa nel giro di poche settimane.

Se da un lato stupisce che a mobilitarsi siano state essenzialmente queste due Associazioni - oltre ad Assocostieri, che si è mossa autonomamente - dall’altro ci conforta. Si perché la normativa sulla navigazione in “alto mare” è fondamentale per la competitività dell’intero cluster marittimo italiano. La normativa determina infatti le modalità di applicazione dell’articolo 8-bis del DPR 633/72, che stabilisce il regime di non imponibilità IVA alle operazioni riferite alle “navi adibite alla navigazione in alto mare” per trasporto, linea, pesca, salvataggio e assistenza, navigazione commerciale da diporto. E poiché con il termine “operazioni” ci si riferisce tanto all’acquisto, quanto agli approvvigionamenti e ai rifornimenti, si capisce che da qui passa la vitalità della nostra economia marittima.

Il Vice Presidente di UCINA con delega ai dossier fiscali, Maurizio Balducci, spiega: “Abbiamo lavorato nella direzione di adottare i criteri europei, cercando di impattare il meno possibile sulle nostre filiere. Nel predisporre il documento inviato all’Agenzia delle Entrate ci siamo confrontati con le altre Associazioni interessate, da Confitarma a Federagenti, e confidiamo sulla loro condivisione dei contenuti, ma il 15 Maggio, con la stagione estiva ormai alle porte, abbiamo inviato all’Agenzia le nostre osservazioni insieme ad ANPAN”.

Con la Risoluzione 2/E, l’Agenzia delle Entrate aveva stabilito che, per quanto attiene al regime di non imponibilità IVA, occorre riferirsi all’effettivo utilizzo e non più alla semplice abilitazione  dell’unità. Quindi a navigazioni che includono le “acque internazionali”, con tratti al di fuori dal limite di 12 miglia nautiche misurate a partire dalla linea di base. Il criterio scelto è quello storico: per poter operare in esenzione nell’anno in corso, le unità devono aver compiuto nell’anno precedente viaggi commerciali in “alto mare” in misura superiore al 70% del totale dei viaggi commerciali effettuati.

Apprendiamo che già a febbraio, marzo e poi in una articolata nota del 15 maggio scorso UCINA Confindustria Nautica e ANPAN hanno chiesto alcuni chiarimenti all’Agenzia delle Entrate sui quali gli uffici dell’Amministrazione finanziaria stanno lavorando da diverse settimane. In particolare che:

  1. il nuovo sistema introdotto dalla Risoluzione 2/2017 vada a regime in maniera non retroattiva;
  2. si preveda una dichiarazione dell’armatore per tutti quei casi di “discontinuità” nei quali non sia possibile ricostruire un dato storico sull’anno precedente (unità in costruzione o nuova, o che ha cambiato armatore o noleggiatore, oppure la rotta di linea, ecc.);
  3. sia fissata una procedura di rettifica della fatturazione originariamente effettuata, senza applicazione di sanzioni qualora l’armatore o l’utilizzatore che abbia reso la suddetta dichiarazione successivamente comunichi che la condizione relativa all’effettiva navigazione in “alto mare” non è stata soddisfatta;
  4. i viaggi da prendere in considerazione siano solo quelli commerciali, escludendo posizionamenti e riposizionamenti;
  5. sia esplicitamente riconosciuto che le spese degli spostamenti dell’unità, ancorché estranei dal computo del 70%, in quanto funzionali all’attività commerciale rientrino comunque nel regime di non imponibilità (così come viene fatto in Francia);
  6. con riguardo alla sussistenza  della navigazione prevalente in “alto mare” (o alla relativa dichiarazione), si stabilisca la responsabilità dell’armatore e la non sanzionabilità del fornitore.

 

 

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