Leasing nautico: col maxicanone non c'è 'abuso del diritto'

Leasing nautico: col maxicanone non c'è 'abuso del diritto'

Assilea: la Cassazione respinge la tesi Agenzia delle Entrate

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Da Assilea
17/04/2019 - 19:22

La Corte di Cassazione ha respinto la tesi Agenzia delle Entrate per la quale un maxicanone iniziale pari al 50% del valore del leasing dell’imbarcazione - giudicato non usuale perché nella media si assesta su un valore del 25% - sia di per sé un indice di “abuso del diritto”, né rileva che sia determinato anche in considerazione di una permuta.

La Corte si è pronunciata nell’ambito di più contenziosi scaturiti dalla contestazione dell'Amministrazione finanziaria relativi all'applicazione della normativa IVA (forfetaria) acontratti di leasing nautico a privati(Cass. Civile, anno 2019, Sez. 5, sentenze n. 9591 e n. 9590).


L’Agenzia delle Entrate aveva rilevato che il contratto di locazione finanziaria presentasse anomalie tali da far propendere per una sostanziale simulazione in luogo di una vendita e, conseguentemente,l’inapplicabilità della IVA forfettaria (art. 7, comma 4, lett. F) del DPR 26 ottobre 1972, n. 633). Tra i principali elementi di anomalia contestati c’erano anche la durata di (soli) 36 mesi e l’importo notevolmente basso del canone di riscatto. 

Con particolare riferimento al maxicanone,già in sede di appello la Commissione Tributaria Regionale(Veneto) aveva sentenziato che il versamento corrispondente al 50% del prezzo dell'imbarcazione era “funzionale all'opportunità di limitare il rischio finanziario in capo alla società di leasing”. 

Il basso prezzo del riscatto finale(nella specie comunque avvenuto al termine della durata del contratto e non in via anticipata), invece, era stato ritenuto coerente con il fatto che i canoni pagati dall'utilizzatore fossero effettivamente tali da coprire quasi interamente il costo finanziario dell'operazione, corrispondendo ciò ad uno degli elementi di garanzia dell'investimento da parte della società di leasing. La Commissionedi appello aveva ritenuto quindi che “un basso prezzo del riscatto non fosse nella specie interpretabile quale indizio di una carenza della funzione finanziaria del contratto”, né come indizio di una anomalia dell'intera pattuizione contrattuale. 

LaCassazione, sul primo motivo di ricorso – la falsa applicazione di un contratto di leasing – ha respinto la visione dell’Agenzia delle Entrate laddove “mira a sostituire la propria valutazione dei fatti a quella condotta dal giudice” di primo e secondo grado. Sul secondo motivo – l’abuso di forme giuridiche in materia di applicazione IVA - ha accertato “in capo al contribuente l’interesse economico proprio del concedente leasing finanziari, (…) e quindi l’assenza del mero scopo di ottenere un risparmio fiscale” (sentenza n. 9591).

La Corte ha esaminato anche la contestazione dell’Agenzia delle Entrate secondo cui l’importo del maxicanone iniziale era determinato dalla permuta di un'altra imbarcazione e ha riconosciuto corretta la pronuncia di primo grado in cui si afferma la correttezza dell’applicazione dell’IVA forfettaria anche ai canoni di pre-locazione, come derivanti “dalla necessità di consentire che l’imbarcazione fosse realizzata dal fornitore secondo le specifiche esigenze dell’utilizzatore”(sentenza n. 9590).


“Assilea, in condivisione con UCINA Confindustria Nautica, ha sottoposto all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate la richiesta di un aggiornamento degli indicatori di anomalia ricompresi nella nota del 2009 emanata dalla Direzione Centrale Accertamento” – commenta Luigi Macchiola, Direttore Generale Assilea. “E’ necessario anche rivedere il concetto di anomalia associato all’esistenza di garanzie, che ha portato gli operatori a limitarle il più possibile, se non ad escluderle, mentre sono ricorrenti in tutte quelle fattispecie contrattuali, in primis nell’ambito del leasing immobiliare, in cui il valore del bene non rappresenta una garanzia sufficiente a causa della volatilità dei prezzi ovvero per le difficoltà di rivendita”.

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