Barche vendute

Barche vendute

Aste online: vendere e acquistare barche è giuridicamente consentito?

Servizio

19/05/2020 - 17:54

Vendere e acquistare barche tramite le aste online, negli ultimi anni e anche nel mercato italiano, è diventata una pratica tanto diffusa quanto poco studiata così da legittimare il quesito se questa venga svolta nel pieno rispetto delle regole giuridiche. Recentemente abbiamo pubblicato la notizia riguardante un nuovo servizio di vendita on line, che ha suscitato qualche polemica e per questo abbiamo deciso di approfondire l'argomento.

Tentiamo, senza pretese di esaustività, di definire la cornice regolamentare limitando l’indagine al caso in cui l’asta online si svolga per il tramite di un “operatore”, equidistante dalle parti contraenti, che crei uno spazio virtuale in cui far convergere domanda (competitiva) e offerta di beni non suoi.

Utilizziamo la tecnica delle definizioni:

a) Mediatore marittimo: chi esercita professionalmente ed imparzialmente l’attività di mettere in relazione due o più parti per la conclusione di un contratto di costruzione, di compravendita, di locazione, di noleggio di navi e nei contratti di trasporto marittimo (cfr. articolo 1754 cod. civ., L.n. 478/1968 e D.P.R. n. 66/1973);

b) Mediatore da diporto: è colui che mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, due o più parti per la conclusione di contratti di costruzione, compravendita, locazione, noleggio e ormeggio di unità da diporto senza essere legato ad alcune delle parti da rapporti di collaborazione, di dipendenza, di rappresentanza o da rapporti che ne possano compromettere l’indipendenza (cfr. articolo 49 ter D.Lgs. n. 171/2005 ss. ii. mm.)

c) per commercio al dettaglio, si intende l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale; (cfr. Decreto Legislativo n. 114/98).

Fatte queste premesse terminologiche, si nota che nello scenario delle aste online, nella maggior parte dei casi, il soggetto che si occupa di far incontrare e convergere, per la conclusione del contratto, gli interessi delle parti svolga un ruolo assimilabile a quella del Mediatore che non cede la proprietà di un suo bene ma si occupa di mettere a disposizione uno spazio virtuale (e-marketplace) svolgendo anche attività collaterali come, per esempio, la valutazione del bene.

A questo punto, ci domandiamo se esista una norma che vieti le aste online. Apparentemente, un divieto di questo tipo potrebbe essere rinvenuto nell’art. 18 comma 5 del D.Lgs. n. 114/1998 che così recita: “Le operazioni di vendita all'asta realizzate per mezzo della televisione o di altri sistemi di comunicazione sono vietate.”. In realtà, quanto previsto non è applicabile alla tipologia di attività qui in discussione e ciò viene anche confermato, sotto il profilo sistematico e ricostruttivo, dalle Circolari n. 3487/C/2000 del Ministero dell’Industria, Commercio e Artigianato e n. 3547/C del 2002 del Ministero delle Attività Produttive.

La ratio dell’esclusione risiede nel fatto che nella fattispecie qui trattata non si eserciti il commercio al dettaglio mancando, primariamente, la proprietà, da parte del titolare della attività dell’asta online, di ciò che viene venduto.

E’ bene precisare, tuttavia, che questa modalità imparziale di vendita/acquisto di barche, mettendo in contatto parti contrattuali distinte, è assimilabile alla attività di mediazione e gestione di affari.

Questa precisione comporta, per l’effetto, l’obbligo di ottenere specifici titoli abilitanti (es. Mediatore Marittimo) e, ove occorrer possa, di rispettare le norme (es. art. 115) previste dal T.U.L.P.S. (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza).

Consci sia del fatto che la materia non è compiutamente disciplinata come nel caso delle aste c.d. giudiziarie (D.M. n. 32/2015, che detta, però, regole peculiari difficilmente estendibili alla generalità dei casi) e che le Circolari menzionate non possono avere una efficacia di fonte del diritto di rango primario, non si può che concludere con l’auspicio di un intervento normativo che regolamenti, in maniera definitiva e senza lasciar dubbi, una prassi rilevante della commercializzazione dei mezzi nautici.

avv. Claudio Manca

 

PREVIOS POST
Clamoroso: SYBAss e LYBRA rinunciano al Monaco Yacht Show 2020
NEXT POST
Venice Hospitality Challenge - Maxi Yacht in piazza San Marco